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La mobilità 2020/21 è disciplinata dal CCNL firmato lo scorso anno, contratto la cui validità è triennale e interessa gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno esplicitati nell’Ordinanza ministeriale che sarà predisposta per la mobilità 2020/21, sia territoriale che professionale.
Vi sono diverse casistiche, con docenti che potranno partecipare ad entrambe le fasi (territoriale e professionale), docenti che potranno partecipare solo alla fase territoriale e docenti che, invece, non potranno partecipare ad alcuna fase della mobilità.
- Docenti che possono partecipare alla mobilità, sia territoriale che professionale
- I docenti che non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità o nella tipologia di posto di titolarità, possono partecipare, per il prossimo anno scolastico, alla mobilità territoriale e possono, quindi, chiedere trasferimento sia provinciale che interprovinciale.
Questi docenti, inoltre, se possiedono i requisiti necessari possono partecipare anche alla mobilità professionale. Se hanno superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e sono in possesso del titolo e dell’abilitazione necessaria per il passaggio richiesto, possono, quindi, presentare domanda sia di passaggio di cattedra che di passaggio di ruolo
- Docenti che possono partecipare alla mobilità territoriale, ma non a quella professionale
- In assenza di vincoli temporali nella scuola di titolarità, i docenti interessati possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale. Se, però, non hanno i requisiti necessari non possono partecipare alla mobilità professionale. Non potranno chiedere passaggio di cattedra o passaggio di ruolo i docenti che non hanno superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza. Tale impedimento interessa le seguenti categorie di docenti:
- docenti che hanno ottenuto per il corrente anno scolastico il passaggio di ruolo (con preferenza sintetica su comune diverso da quello di titolarità) e sono, quindi, in anno di prova
- docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non interessati da alcun vincolo temporale nella scuola di nomina, che devono svolgere l’anno di prova e formazione
- Docenti che non possono partecipare alla mobilità, sia territoriale che professionale
Alcune categorie di docenti non potranno partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico e non potranno quindi, presentare alcuna domanda, sia di trasferimento che di passaggio.
Si tratta dei docenti sottoposti a vincoli temporali che li obbligano a rimanere nella scuola di titolarità per un certo numero di anni scolastici.
Nello specifico si tratta delle seguenti categorie:
1- docenti con il vincolo triennale nella scuola di titolarità
Si tratta dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 2019/20 ottenendo il movimento volontario su una scuola richiesta con preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, con preferenza sintetica nel comune di titolarità
2- docenti nel vincolo quinquennale nella scuola di titolarità
Si tratta dei docenti della scuola Secondaria I e II grado, immessi in ruolo nel corrente anno scolastico dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla legge di bilancio (Legge n.145/2018) dove, nel comma 792 si stabilisce quanto segue:
“[….] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”
Questi docenti, quindi, sono obbligati a rimanere per 5 anni nella stessa scuola e nel medesimo posto o classe di concorso conteggiando l’anno di arrivo, più altri quattro anni scolastici
Gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco “
- Blocco quinquennale: interesserà tutti i neo-immessi in ruolo dal 2020/21
Dal prossimo anno scolastico 2020/21 il blocco quinquennale nella scuola di assunzione interesserà indistintamente tutti i neo-immessi in ruolo con decorrenza 1 settembre 2020, indipendentemente dal canale di reclutamento e dall’ordine o grado di istruzione in cui saranno assunti.
Questa disposizione è prevista nel D.L. n.126/2019, con le modifiche previste dalla Legge n.159/2019, dove nel comma 17-octies dell’art.1 si stabilisce quanto segue:
“Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: “3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.”
In questo caso, quindi, il blocco quinquennale non riguarda solo i trasferimenti e i passaggi, ma anche la mobilità annuale, quindi le assegnazioni e le utilizzazioni.
Non saranno, invece, interessati dal blocco quinquennale i docenti soprannumerari che devono necessariamente presentare domanda di trasferimento e i docenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art.33 commi 3 e 6 della Legge 104/92, che usufruiscono della precedenza per il trasferimento nel comune di assistenza del familiare disabile, come specificata nell’art.13 comma 1 punto IV) del CCNI sulla mobilità