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L’Aran(Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) pubblica per i dipendenti pubblici un documento riassuntivo delle linee guida riguardo l’applicazione dei permessi spettanti ai lavoratori, fra cui i permessi da legge 104/92. (Scarica qui linee guida legge 104)

I lavoratori entro il terzo grado di parentela, che assistono un familiare con handicap grave non ricoverato possono fruire dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 che risultano in tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa.

Al fine di fare un po’ più di chiarezza, l’Aran ha fornito in modo organizzato degli indirizzi applicativi in riferimento all’anno 2016 sui vari tipi di permessi retribuiti nei seguenti comparti: Agenzie Fiscali, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università, Sanità, Enti art.70 d.lgs 165/2001, Enti Pubblici non Economici, Ricerca, Regioni ed autonomie locali, Scuola, Accademie e conservatori. Si tratta quindi del settore di lavoro pubblico.

La legge da sempre ha riacceso qualche dubbio rispetto alle regole di utilizzo dei permessi perché il testo della norma è molto generico.

Vi è compatibilità tra le prestazioni di lavoro straordinario e la titolarità dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. l04 del 1992, così come quantificati in ore dall’art. 46, comma 6, del CCNL del 18 maggio 2004.

Secondo quanto contenuto nei CCNL del comparto Agenzie fiscali, non si riscontrano particolari divieti che precludano la concomitanza delle due cose. Un lavoratore che beneficia dei permessi da legge 104 può svolgere anche lavoro straordinario. Si segnala, tuttavia, che l’applicazione dei due istituti dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse disposizioni che ne regolano la fruizione, soprattutto con riguardo all’ipotesi in cui i permessi per assistenza a disabile vengano utilizzati alla fine dell’orario di lavoro.

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La formulazione della norma parla esclusivamente di fruizione oraria e non si lascia intravedere la possibilità di avere un frazionamento dei permessi a intervalli temporali inferiori di un’ora.

Come premessa bisogna dire che è il dipendente a scegliere in autonomia quante ore di permessi utilizzare.

In caso contrario, infatti, il tempo da destinare ai predetti permessi verrebbe ad essere oggetto di una doppia remunerazione, sia in qualità di lavoro ordinario che di lavoro straordinario.

Come deve essere applicato l’art. 33, comma 3 della L. 104/92, per un dipendente portatore di handicap, che intende avvalersi del frazionamento ad ore di tali permessi?

I tre giorni di permesso retribuito mensili, per i dipendenti che hanno diritto a fruire dei benefici sopra menzionati, possono essere utilizzati sia a giornata intera, a prescindere dall’articolazione dell’orario giornaliero di servizio, sia, in alternativa, in modo frazionato per un numero massimo di 18 ore mensili. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione di tale tipologia di permesso, si può fare riferimento, in via analogica, a quanto previsto dall’art. 46, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004, nella parte in cui stabilisce che le due modalità, a giornata intera o frazionamento ad ore, non sono tra loro cumulabili e, quindi, il dipendente deve anticipatamente, nel mese, dichiarare a quale fattispecie aderire.

Fonte: Aran

Un pensiero su “Permessi Legge 104: Guida utile scaricabili in pdf”
  1. Usufruiscono dei permessi legge 104 per mia figlia, sono dipendente statale. Purtroppo però mi impongono i turni pomeridiani mettendomi in forte difficoltà nel gestire la ragazza. Cosa posso fare? Grazie

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