Ascolta articolo
|
L’articolo 3 del decreto n. 206/2017 indica le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti Pa:
dalle 9 alle 13
dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità:
- Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Con la circolare n. 106 del 23 settembre, l’Inps ha comunicato che è disponibile un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.
Per maggiori dettagli vai alla pagina dell’ INPS