La presentazione delle domande per la ricostruzione di carriera è di nuovo disponibile fino al 31 dicembre 2018. Su L’istanza Polis.
Si può usufruire della funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”, tramite il portale delle Istanze On Line, tramite la quale ogni docente potrà trasmettere la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro fine anno.
L’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 indica i servizi che vanno riconosciuti.
I primi quattro anni di servizio preruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi, invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici.
Ai docenti ciechi delle scuole secondarie e agli insegnanti delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
L’anzianità di servizio da computare per l’inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici.
L’anzianità di servizio riconosciuta valida solo ai fini economici invece verrà computata solo al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono riconosciutati e valutati.
E’ altresì valutato il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
I servizi riconosciuti per i docenti delle scuole d’istruzione secondaria e artistica sono:
- servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate d’istruzione secondaria e artistica, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo;
- servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali, in qualità di docente non di ruolo;
- servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, e nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
I servizi riconosciuti per i docenti della scuola elementare sono:
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate;
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate;
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
- i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.
Il servizio prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99:
Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.
I periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto già considerati servizi di ruolo.
Con i periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Ricordiamo che, con un’altra apposita funzione del portale “Dichiarazione Servizi”, il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che casomai non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
La scuola dove viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.