Ascolta articolo
|
Le varie agevolazioni per l’acquisto di un’auto in vigore quest’anno rientrano anche quelle rivolte alle persone diversamente abili e ai familiari che li hanno a carico.
Le detrazioni fiscali sono concesse sulla spesa di acquisto della vettura ed esenzione dal pagamento di alcune tasse.
Le nuove regole 2020 sulle agevolazioni previste per l’acquisto di un veicolo utilizzato da cittadini disabili o, in ogni caso, necessario alla mobilità dei portatori di handicap spettano anche alle persone non vedenti e sorde, a disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, a disabili con gravi limitazioni nelle capacità di deambulazione, a coloro affetti da pluriamputazioni e a disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La richiesta dei benefici può essere avanzata direttamente dalla persona diversamente abile se in possesso di un proprio reddito familiare. O, in alternativa, da un familiare che abbia il disabile a carico e un reddito complessivo annuo non superiore ai 2.840,51 euro, al netto dei redditi esenti quali pensioni sociali, indennità, pensioni e assegni erogati a ciechi, sordi e invalidi civili.
Ai disabili e ai loro familiari spetta la detrazione Irpef del 19% sulla spesa di acquisto dell’automobile.
A ciò si aggiunge l’esenzione dal pagamento del bollo e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L’Iva applicabile alle vetture destinate ai portatori di handicap corrisponde al 4%, purché la cilindrata della vettura non superi i 2.000 centimetri cubici se a benzina, i 2.8000 cc in caso di motore diesel.
L’Iva ridotta e le agevolazioni si applicano anche alle prestazioni di adattamento di veicoli già posseduti dal disabile e all’acquisto di optional, strumenti e accessori necessari all’adattamento. L’Iva ridotta al 4% è applicabile a un solo veicolo nel corso di un quadriennio a partire dalla data di immatricolazione, tranne in caso di vettura rubata e non ritrovata.
L’erede può cedere il veicolo anche prima dei due anni senza versare la differenza d’imposta. Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, a autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per il trasporto specifico.
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.