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Il Messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018 l’INPS si adegua alla decisione della Corte costituzionale in materia di non computabilità dei periodi di congedo  speciale per l’assistenza di figli disabili art. 42 c.5 Dlgs 151/2001, nei 60 giorni  sospensione garantita alle madri assenti per assistenza, ai fini del mantenimento dell’ indennità  di maternità .

La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 23 maggio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito  . Ricordiamo che  il predetto articolo  prevede che  ” Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purchè tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. 3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.”

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L’inps , a seguito della decisione della Corte costituzionale, i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni . Si precisa che non si tratta di tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.

In fine si ricorda che la legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso,  le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi,   anche le persone unite  civilmente sono incluse al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario citato.

Fonte: INPS

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