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Per ulteriori informazioni andate sul sito INPS

L’INPS ha fornito chiare istruzioni operative per richiedere il cd “Congedo per emergenza COVID-19” interviene in favore dei lavoratori del settore privato, con figli minori — di età non superiore ai 12 anni — ai quali badare essendo le scuole chiuse in forza del DPCM del 4.03.2020, per aiutarli a fronteggiare l’emergenza COVID-19. L’art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020 noto come “Cura Italia”, al I comma, stabilisce che «per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, […] per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni complessivi […] (il) diritto a fruire […] di uno specifico congedo».

L’art. 24 del citato DL prevede poi «l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» In pratica, i soggetti aventi diritto a detti permessi potranno godere, oltre ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 —rispettivamente 3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile— di ulteriori 12 giorni lavorativi da fruire nell’arco di questi due mesi. Tali aggiuntivi giorni potranno essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile, quantunque frazionata in ore.

Congedo parentale INPS, a chi spetta

Si tratta di un congedo parentale nella sostanza paritetico alla “maternità facoltativa” concessa al Genitore per prendersi cura della prole, nei primi anni di vita, dovendo soddisfare ai bisogni affettivi e relazionali ma, con carattere straordinario in forza della situazione di emergenza che stiamo vivendo, per venire incontro ai:

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genitori-lavoratori dipendenti del settore privato

lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

lavoratori autonomi iscritti all’INPS

lavoratori dipendenti del settore pubblico

Congedo parentale: requisiti e periodo di fruizione

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per i figli di età non superiore ai 12 anni, come detto, purché nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore che già benefici di strumenti di sostegno al reddito (come la Cassa integrazione, ad esempio) previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; ovvero sia disoccupato o non lavoratore.

 

Il limite di età della prole non si applica in presenza di figli disabili (ex art.4, comma I, L. 104/1992). Possono altresì fruire di tale congedo parentale anche quei genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, sempre nei limiti dei 15 giorni continuativi o frazionati. Tuttavia, in questo caso il genitore-lavoratore richiedente non avrà il diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, di cui si dirà più oltre.

Parimenti, possono usufruire di tale congedo parentale i genitori adottivi, affidatari nonchè coloro che hanno in collocamento temporaneo minori.

 

Indennità da congedo parentale “straordinario”, in emergenza COVID-19: caratteristiche e peculiarità

Circa l’indennità, la Circolare spiega bene che «durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa». In ogni caso, questi lavoratori non possono essere licenziati conservando di diritto la propria posizione lavorativa. Nello specifico, durante la fruizione del congedo parentale è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. Le caratteristiche principali del congedo parentale in emergenza COVID possono essere così sintetizzate nel riconoscimento:

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ai genitori di una indennità pari al 50% della retribuzione qualora sia richiesto per un figlio di età inferiore a 12 anni, sì ampliando la tutela riconosciuta in caso di fruizione normale del congedo per il quale l’indennità sarebbe invece prevista nella misura del 30%.

della possibilità di fruire del congedo COVID-19 anche laddove non sia possibile fruirne, ovvero per quei genitori che abbiano già raggiunto quei limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa, ovvero con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

Nel dettaglio, di seguito, le peculiarità per settore del congedo parentale da parte di genitori dipendenti, rappresentate nella tabella che segue da leggere in modo parallelo/separato realizzata alla luce della Circolare a cui sempre si rinvia.

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