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L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L’assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti la prestazione economica, viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Quanto spetta

Per l’anno 2019 l’importo dell’assegno è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale).

Requisiti

La concessione dell’assegno mensile è legata al possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente ;
  • età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi;
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
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Hanno diritto all’assegno mensile di assistenza gli invalidi a cui sia stata riconosciuta un’infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione delle capacità di lavoro, con percentuale pari o superiore  al 74% fino al 99%

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l’opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione.

 

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l’opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione.

Incompatibilità

L’assegno mensile è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità (erogate a qualsiasi titolo dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e da altri Enti ai lavoratori dipendenti e autonomi) e con le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio (quindi anche con le rendite INAIL). È data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

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A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’Inps attraverso il servizio Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010).

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modello AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.

Sia per l’invio della domanda di Accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Come fare domanda

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

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Fonte: INPS

3 pensiero su “Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico”
  1. Io ho un invalidita civile del 100% e ricevo d all’inps un importo pari a 282euro mensile.non lavoro ed è l’unica fonte di entrata che ho. Avrei diritto ad assegno di assistenza.?gz

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