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La Cassazione, in una sentenza dello scorso giugno, ha ribadito che anche i periodi di assenza dal lavoro per legge 104  concorrono alla maturazione delle ferie.

Questa sentenza esprime il concetto già espresso in una precedente sentenza del 2017 citando gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, la direttiva 2000/78/Ce del Consiglio Europeo e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Nella sentenza si legge testualmente che “la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità” e perciò “ragioni di coerenza con i principi indicati e di garanzia di effettività delle esigenze di protezione cui i permessi stessi sono finalizzati, impongono la lettura della disposizione nei termini sopra indicati, essendo la medesima idonea ad evitare che l’aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela cui le norme sono funzionali e a scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi medesimi”.

In parole semplici, i permessi della 104 non devono avere conseguenze negative, altrimenti la legge non ha senso.

Adesso vediamo insieme tutte le informazioni utili per accedere a questo diritto.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore,spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore;
  • il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:

  • i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.

Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016),ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Il diritto ai tre giorni di permesso mensile può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

  Disabilità, Falabella (Fish): “Significativo passo indietro da parte delle istituzioni europee”

L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati – coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), genitore – si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 – msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).

I REQUISITI

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  •  la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  •  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

 

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

 

  •  interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  •  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  •  ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un famigliare in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

 

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006 – circ. 127/2016).

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).

La certificazione provvisoriarilasciata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS  ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei  45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertament definitivo (circ. 53/2008, punto 5).

  INCONTRO DEL COORDINAMENTO "CAMPANIA AUT 2016" CON I VERTICI DELLA REGIONE CAMPANIA.

PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE

(circ. 127/2016)

I lavoratori titolari dei benefici in argomento in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

  • I lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro:
    • Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda;
    • possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
  • I lavoratori per i quali l’Inps provvede al pagamento diretto dell’indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili.

Resta fermo  l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

 

REFERENTE UNICO (D.LGS. 119/2011)

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

QUANTO SPETTA

  • I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4);
  • i permessi  fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare(circ. 199/1997)

 

TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps.

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

 

Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI),  per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

 

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticalelimitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps – Circ. 86/1999, punto g) – Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

  L'assegnazione di assistenza educativa deve essere effettuata rispettando i limiti del bilancio pubblico.

 

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

 

E’ compatibile la fruizione deipermessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità graveinferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

 

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

 

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

 

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

 

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

 

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

 

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

 

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

 

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

 

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

 

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

 

Resta fermo  l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

 

In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relative a:

 

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

 

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