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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Per il 2019 l’importo dell’indennità è di 517,84 euro.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
REQUISITI
L’indennità è riconosciuta a chi:
è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;è cittadino italiano;è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Per i neo diciottenni rimane l’obbligo di presentare il modulo AP70.
QUANDO FARE DOMANDA
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.
A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.
Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età, la prestazione riservata agli adulti spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
COME FARE DOMANDA
Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Fonte: Inps