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Lavoro agile o smart working come strumento per contenere il numero di contagi ed incontrare le esigenze delle aziende di garantire la continuità produttiva oltre che i bisogni dei dipendenti di custodire i figli durante il periodo di chiusura delle scuole.
Il Governo ha incentivato l’utilizzo di questa particolare forma di esecuzione del lavoro, introducendo una procedura semplificata, che prescinde da qualsiasi accordo individuale tra azienda e dipendente, lasciando come unici adempimenti la comunicazione al Ministero del lavoro circa il periodo di smart working e il dettaglio dei lavoratori interessati oltre ad un’informativa da rendere a dipendenti ed RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) circa i rischi per la salute e la sicurezza.
In considerazione del fatto che il prossimo 15 ottobre terminerà (salvo proroghe)
Il Decreto Cura Italia (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) ha previsto sino al termine dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato per il 15 ottobre) il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in regime di smart working a:
Lavoratori dipendenti disabili;Lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.
Inoltre, ai soggetti con ridotte capacità lavorative è riconosciuta priorità nell’accoglimento delle istanze di lavoro agile working è una particolare modalità di svolgimento della prestazione, in base alla quale azienda e dipendente si accordano affinché il lavoro venga reso: In parte all’interno e all’esterno dell’azienda;Senza precisi vincoli di orario o luogo di esecuzione della prestazione;Eventualmente con l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Il termine dello stato di emergenza sanitaria del 15 ottobre segnerà anche la fine della procedura semplificata di accesso allo smart working.
Smart working 2020: cosa accadrà dopo il 15 ottobre
In assenza di novità normative l’attuale disciplina del lavoro agile prevede (come accennato) l’obbligo di stipula di un accordo individuale tra azienda e lavoratore, per far si che quest’ultimo possa svolgere la prestazione in smart working.
Gli accordi dovranno poi essere trasmessi (anche in forma massiva) al Ministero del lavoro. Gli stessi possono essere a:
Tempo indeterminato, in questo caso il recesso dev’essere comunicato con un preavviso di 90 giorni per i lavoratori disabili (30 negli altri casi) al fine di consentire all’azienda di riorganizzare gli spazi aziendali e l’attività produttiva;A termine, con recesso consentito solo per giustificato motivo.
Una volta cessata la validità dell’accordo la prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta secondo le modalità ordinarie.
Smart working 2020: trattamento economico e normativo
Anche dopo il 15 ottobre i dipendenti disabili in smart working avranno diritto allo stesso trattamento economico e normativo previsto per i periodi di lavoro svolti in azienda. Non ci saranno penalizzazioni e diminuzioni di stipendio.
Ammesso altresì, se disciplinato nell’accordo, il diritto all’apprendimento periodico e alla certificazione delle competenze.
Sempre l’accordo individuale dovrà descrivere le modalità per l’esercizio del competenze.
Modello RED, invio fissato al 28 febbraio 2022. Chi non rispetta questo obbligo prestazioni sospese
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