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Un vuoto normativo non permette ai disabili di comprare una macchina elettrica o ibrida con l’Iva al 4% prevista dalle agevolazioni della Legge 104/92.
Non è possibile acquistare con la Legge 104 auto ibride o elettriche.
Chiariamo subito che non si tratta di un divieto, la problematica emersa sta nel fatto che quando la legge fu approvata – il 5 febbraio 1992 – le auto ibride e le auto elettriche erano ancora un sogno lontano.
Per questo il legislatore non le ha incluse tra i mezzi di trasporto che ne possono beneficiarne
La legge fa riferimento solo ai veicoli a motore, termico.
Le agevolazioni per l’adattamento dell’auto prevede che al momento dell’acquisto si possa richiedere l’Iva al 4%.
Una circolare dell’Agenzia dell’Entrate dell’aprile 2018 conferma l’esclusione delle auto elettriche («Non è possibile applicare l’aliquota Iva ridotta in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata»), ma allarga i benefici a quelle ibride (in quanto «modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità»), ma sempre con motore a benzina fino a 2 litri e con motore Diesel fino a 2,8 litri.
Ma questa circolare è passata inosservata fino a oggi in diverse Regioni, purtroppo.
Dalla nascita della legge, anno l992 ad oggi ci sono state diverse occasioni per modificare il testo della legge, adeguandolo alle realtà del mercato automobilistico.
In particolare, è questo passaggio della legge che impedisce l’accesso delle ibride/elettriche ai benefici di legge: “….auto di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina e a 2800 cc se con motore diesel“.
Basterebbe semplicemente cambiare quella frase, aggiornando il nostro ordinamento fiscale ad un mercato dell’auto che nel frattempo è cambiato profondamente.