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La sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 della Corte di Cassazione stabilisce che la carenza di ore di sostegno non può diventare, da sola, la ragione per ridurre l’orario scolastico di un alunno con disabilità. Il diritto alla frequenza non coincide con le ore di presenza dell’insegnante di sostegno.
È questo uno dei punti centrali della sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, che ha affrontato il caso di un bambino con grave disabilità iscritto a una scuola dell’infanzia.
La Suprema Corte ha riconosciuto che imporre al minore una frequenza ridotta rispetto agli altri bambini, quando la riduzione è collegata all’insufficienza delle ore di sostegno, può integrare una condotta discriminatoria, in quanto comprime il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica.
Il caso: il bambino costretto a uscire alle 14.30
La vicenda riguardava un bambino con grave disabilità che frequentava una scuola dell’infanzia.
L’orario ordinario consentiva agli altri bambini della classe di rimanere a scuola fino alle ore 16. Il minore, invece, veniva fatto uscire alle 14.30.
La scuola aveva collegato la riduzione dell’orario alla disponibilità delle ore di sostegno e di assistenza.
I genitori avevano contestato la decisione, ritenendola discriminatoria.
Il Tribunale di Treviso, in primo grado, aveva riconosciuto la condotta discriminatoria della scuola e aveva disposto anche un risarcimento di 10.000 euro.
La scuola aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che aveva successivamente accolto il ricorso dell’istituto.
La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione, che ha accolto il ricorso dei genitori e ha ribaltato la decisione d’appello.
Il principio della Cassazione: il sostegno non stabilisce quante ore di scuola può fare l’alunno
Il passaggio più importante della sentenza riguarda la distinzione tra ore di sostegno e orario di frequenza scolastica.
Le due cose non coincidono.
Secondo la Cassazione, l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare la scuola per l’intero orario previsto, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l’orario complessivo di frequenza.
Spetta infatti all’istituzione scolastica individuare gli strumenti e le strategie necessarie per favorire l’inclusione e consentire all’alunno di partecipare alla vita scolastica.
In concreto, quindi, se il sostegno termina alle 14.30, questo non significa automaticamente che anche la giornata scolastica dell’alunno debba terminare alle 14.30.
Il numero di ore di sostegno non può trasformarsi nel limite massimo entro il quale il bambino può rimanere a scuola.
La carenza di personale non può ricadere sul bambino
La Cassazione affronta anche il problema delle difficoltà organizzative.
La mancanza di personale, l’insufficienza delle ore di sostegno o le difficoltà nell’organizzazione scolastica non possono essere utilizzate automaticamente per ridurre il tempo di frequenza dell’alunno con disabilità.
La Corte richiama il principio dell’inclusione e la necessità di ricercare le soluzioni organizzative necessarie per consentire all’alunno di partecipare alla vita scolastica.
Il problema organizzativo, dunque, deve essere affrontato dalla scuola attraverso l’organizzazione delle risorse e delle modalità di inclusione, non semplicemente facendo uscire prima l’alunno con disabilità.
L’insegnante di sostegno non è un “sorvegliante personale”
Un altro passaggio significativo riguarda il ruolo del docente di sostegno.
La Cassazione chiarisce che l’insegnante di sostegno non può essere considerato una sorta di sorvegliante personale dell’alunno con disabilità.
La sua funzione è favorire il rapporto tra il bambino, la classe e il percorso educativo.
Il docente di sostegno, inoltre, è contitolare della classe o della sezione e partecipa alla programmazione educativa e didattica.
Questo significa che l’inclusione non può essere considerata un compito esclusivo dell’insegnante specializzato. Anche gli altri docenti fanno parte del percorso attraverso il quale deve essere garantita la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica.
Non basta dire che nel PEI ci sono meno ore
La sentenza affronta anche una questione particolarmente importante per le famiglie: il rapporto tra il diritto alla frequenza e il Piano educativo individualizzato (PEI).
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ritenuto rilevante il fatto che il PEI prevedesse un determinato numero di ore di sostegno e di assistenza e che quelle ore fossero state effettivamente garantite.
La Cassazione ha però escluso che questo elemento possa, da solo, giustificare una riduzione dell’orario scolastico.
La Corte ha inoltre stabilito che la mancata impugnazione del PEI davanti al giudice amministrativo non impedisce automaticamente ai genitori di far valere una condotta discriminatoria derivante dalla concreta riduzione della frequenza.
In altre parole, l’esistenza di un PEI che prevede un certo numero di ore di sostegno non significa automaticamente che quelle stesse ore rappresentino il limite massimo della frequenza scolastica del bambino.
Quando può essere ridotto l’orario scolastico?
La sentenza non stabilisce che l’orario di un alunno con disabilità non possa mai essere ridotto.
La Cassazione individua infatti una differenza fondamentale tra una riduzione imposta per una carenza organizzativa e una limitazione motivata da specifiche esigenze dell’alunno.
Una riduzione della frequenza può essere giustificata in situazioni eccezionali, quando sia collegata a concrete esigenze di salute o di cura del bambino e tali esigenze siano adeguatamente documentate.
È invece diverso il caso in cui l’alunno venga fatto uscire prima semplicemente perché non è disponibile l’insegnante di sostegno o perché la scuola non dispone delle risorse necessarie per coprire l’intero orario.
La Cassazione ha chiarito che proprio questa seconda situazione non può essere considerata, di per sé, una ragione sufficiente per ridurre la frequenza.
Cosa significa per le famiglie
La sentenza può assumere particolare rilievo per i genitori ai quali venga chiesto di andare a prendere il figlio prima della fine dell’orario scolastico perché manca il sostegno.
In una situazione di questo tipo, la famiglia può chiedere alla scuola di chiarire per iscritto:
- per quale motivo viene ridotto l’orario di frequenza;
- quale sia la durata della riduzione;
- se la decisione dipenda dalla mancanza di personale;
- quali soluzioni organizzative siano state valutate;
- come la decisione si concili con il percorso di inclusione previsto dal PEI;
- se esistano specifiche esigenze di salute o di cura dell’alunno alla base della limitazione.
È inoltre opportuno conservare le comunicazioni della scuola, le email, i verbali e ogni altro documento relativo alla decisione.
La sentenza, infatti, non significa che qualsiasi riduzione dell’orario sia automaticamente discriminatoria. Il principio affermato dalla Cassazione riguarda in particolare la riduzione imposta in ragione della disabilità e collegata all’insufficienza delle ore di sostegno, quando comporti una frequenza sistematicamente inferiore rispetto a quella degli altri alunni.
Una distinzione importante: sostegno e frequenza sono due diritti diversi
Il punto centrale della pronuncia può essere riassunto in una semplice distinzione.
Il sostegno serve a rendere effettivo il diritto all’inclusione. Non determina il numero di ore durante le quali l’alunno può frequentare la scuola.
Se il bambino deve frequentare l’intero orario scolastico e il sostegno è previsto per un numero inferiore di ore, la soluzione non può essere automaticamente quella di ridurre la sua permanenza a scuola alle sole ore coperte dal docente specializzato.
La scuola deve invece organizzarsi affinché l’alunno possa partecipare alla vita della classe anche nelle ore in cui il docente di sostegno non è presente.
È proprio l’equiparazione automatica tra ore di sostegno e ore di frequenza che la Cassazione ha ritenuto non corretta.
La riduzione dell’orario può diventare discriminazione
La Suprema Corte ha collegato la riduzione dell’orario al principio di non discriminazione previsto dalla legge n. 67 del 2006.
Quando un alunno con disabilità viene costretto sistematicamente a lasciare la scuola prima degli altri proprio a causa della sua condizione e dell’insufficienza delle misure di sostegno, la sua disabilità rischia di trasformarsi in un fattore che limita concretamente la possibilità di partecipare alla vita scolastica.
Per questo la Cassazione ha affermato che una simile riduzione può integrare una forma di discriminazione vietata dalla legge.
La decisione della Cassazione
La sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 fissa quindi un principio preciso: l’insufficienza delle ore di sostegno non può giustificare, da sola, la riduzione dell’orario di frequenza di un alunno con grave disabilità.
Il diritto all’istruzione e all’inclusione deve essere garantito anche quando le ore di sostegno assegnate non coincidono con l’intero orario scolastico.
La Corte ha inoltre escluso che la mancata impugnazione del PEI possa, da sola, impedire di contestare una condotta discriminatoria concretamente verificatasi.
Restano possibili situazioni eccezionali nelle quali una limitazione della frequenza sia collegata a specifiche e documentate esigenze dell’alunno. Ma la semplice carenza di personale o la mancata copertura dell’intero orario da parte del docente di sostegno non possono diventare automaticamente il motivo per mandare a casa prima un bambino con disabilità.
La fonte
La sentenza è la n. 23363 della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 16 luglio 2026. La pronuncia riguarda la riduzione dell’orario di frequenza scolastica dell’alunno con disabilità, la discriminazione, l’insufficiente monte ore di sostegno e la mancata impugnazione del PEI.