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I permessi retribuiti, che spettano ai  lavoratori dipendenti,  che la norma giuridica riconosce, non dipende dalla  discrezionalità di un dirigente, devono essere  gestiti come assenza giustificata.

La richiesta deve essere motivata e documentata “anche mediante autocertificazione”, per motivi personali o familiari, concorsi ed esami, donazione del sangue, matrimonio o lutto, e tutti gli altri casi previsti dalla norma.
La domanda è  un’istanza formale di usufruire di un diritto riconosciuto dalla legge o dal Contratto.

L’ istanza  deve essere presentata perché la scuola dove il dipendente lavora deve provvedere alla sostituzione  In assenza del lavoratore.

Negli anni passati ci sono state anche delle sentenze. Di conseguenza, non si può “colpevolizzare” di malfunzionamento di un servizio pubblico il dipendente che esercita questa facoltà.

Chiariamo subito che si tratta  di un diritto.

Il CCNL vigente stabilisce: “Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” (Art. 15, Permessi retribuiti). 

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

  III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Il Contratto attuale ha sciolto ogni dubbio, passando dalla “concessione” al “diritto”

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