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La legge di Bilancio 2019 ha in parte modificato il DL 59/2017 attuativo della Buona Scuola sul reclutamento dei nuovi insegnanti per la secondaria di primo e secondo grado.
“Al via concorsi più snelli per chi vuole insegnare nella Scuola secondaria di I e II grado, con l’obiettivo di portare quanto prima i giovani in cattedra.
Al concorso per l’accesso all’insegnamento potranno partecipare i laureati che hanno sostenuto, all’università, esami di didattica e pedagogia per almeno 24 crediti.
I concorsi saranno banditi con regolarità, nelle Regioni e per le discipline dove ci saranno posti vacanti.
Chi vincerà il concorso avrà la garanzia del posto nella Regione scelta, ma dovrà rimanerci per cinque anni, a tutela dell’interesse degli alunni alla continuità didattica.”
I docenti di infanzia e primaria accedono dunque al concorso per la scuola secondaria di I e II grado se in possesso di laurea che consente l’accesso alla classe di concorso richiesta.
La laurea deve quindi essere idonea all’insegnamento, cioè avere i CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso.
Possono accedere sia docenti di ruolo che precari.
Sia il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 sia la laurea in Scienze della formazione primaria sono infatti abilitazioni.
La modifica al decreto legislativo n. 59/2017 afferma “I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui al comma 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente”
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si articola in:
- un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale
- un percorso di formazione iniziale e prova
- la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova
Concorso, anno di formazione e prova e conferma in ruolo sono, dunque, gli step per poter diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
I docenti, diversamente da quanto previsto in precedenza, vengono assunti subito dopo il concorso.
Requisiti partecipazione concorso
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti comuni:
– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico:
– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
I sopra indicati requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma.
- Costituiscono titolo di accesso al concorso per i posti di sostegno:
– i succitati requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.
- Per i posti comuni, inoltre, possono partecipare al concorso, senza conseguire i 24 CFU, coloro i quali sono in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Chi è esonerato dal conseguimento dei 24 CFU
- in prima applicazione, i docenti con 3 annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, possono partecipare al concorso con la sola laurea, senza quindi i 24 CFU, per una delle classi di concorso per le quali hanno un anno di servizio.
- docenti con abilitazione per la classe di concorso specifica
- docenti con abilitazione per altra classe di concorso o altro ordine di istruzione (vedi il caso docenti primaria)
- docenti ITP fino al 2024/25
Le prove scritte del concorso per posti comuni, per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono due, come leggiamo nel novellato D.lgs. n. 59/2017.
Ciascun candidatopuò partecipare al concorso, in una sola regione per: una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado; una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado; i posti di sostegno.
Nell’articolo 3, comma 5, del novellato D.lgs. 59/2017 si legge:
I candidati indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti intendono concorrere.
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.
Prove scritte posto comune
Le prove scritte previste per chi partecipa per i posti comuni sono due:
- la prima prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente;
- la seconda prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Prove scritte posto comune: per tutti uguali
Diversi lettori ci chiedono se ad es. per i docenti con tre annualità di servizio, le prove sono le medesime di quelle degli altri candidati. Nello specifico, ci chiedono se devono sostenere anche la seconda prova scritta, considerato che i predetti docenti sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU.
Il decreto non prevede alcuna distinzione, per cui le prove sono per tutti uguali e i docenti esonerati dai 24 CFU devono svolgere sia la prima che la seconda prova scritta.
L’esonero riguarda infatti il conseguimento dei 24 CFU come titolo di accesso, ma non la conoscenza delle materie oggetto dei 24 CFU.
Decreto-Ministeriale-259-del-9-maggio-2017