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Ieri al Miur si è tenuto incontro in cui è stato presentato ai sindacati firmatari del CCNL Nazionale la bozza dell’OM sulla mobilità, stamattina è stato firmato il contratto. Le novità.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità sarà triennale;il personale docente potrà partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, esclusi coloro i quali otterranno la mobilità su una delle scuola richieste a domanda;i docenti, che otterranno una delle scuole richieste volontariamente, non potranno chiedere nuovamente il trasferimento/passaggio prima di tre anni dalla precedente istanza.
La Presentazione delle domande:
Docenti: dall’11 marzo al 5 aprile
Personale Educativo: dal 3 al 28 Maggio;
Licei Musicali, domande cartacee: dal 12 Marzo al 5 Aprile;
Personale ATA dal 1 al 26 Aprile.
La domanda di mobilità Si può presentare, di mobilità territoriale (nella stessa o in altre province)passaggio di cattedra e/o di ruolo se in possesso dell’abilitazione per il ruolo richiesto e se sia stato superato il periodo di prova.trasferimento da posto di sostegno a posto comune, se è stato soddisfatto il vincolo quinquennale.
Le percentuali dei posti vacanti e disponibili da destinare alle immissioni in ruolo e ai trasferimenti:
50% alle immissioni in ruolo;50% alla mobilità.
Le percentuali, stabilite nell’accordo raggiunto il 22 dicembre, saranno valide per il prossimo triennio:
2019-20: 40 % ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi;
2020-21: 30% ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi;
2021/22: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.
Blocco triennale, il vincolo di permanenza triennale riguarda coloro che sono soddisfatti in una delle preferenze puntuali su scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico.
I docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, invece, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.
I docenti beneficiari delle precedenze previste nel CCNI, i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse) non sono soggetti nessun vincolo.