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[sociallocker id=”2154″][/sociallocker] Il TAR della Sicilia (sentenza n. 2107 del 30 giugno 2021) ha disposto l’abolizione delle disposizioni del Regolamento del Liceo Musicale, che prevede in astratto che può accedere alla scuola un solo studente con disabilità per ogni grado, e l’esame di ammissione è esentato.
La madre di una studentessa disabile ha contestato il comportamento relativo al sorteggio della prima classe di ammissione alle scuole superiori 2020/2021, esclusa la parte dei minori. Lo studente aveva frequentato la prima elementare della Scuola Media di Discorso Musicale e aveva presentato domanda per il primo anno dell’unico liceo musicale della provincia. . 3 C. 3, la l. n.104/1992, e scelse il flauto come “primo strumento” e il pianoforte come “secondo strumento”. La richiesta non è stata accolta.[sociallocker id=”2154″][/sociallocker]
Liceo musicale rifiuta iscrizione studente disabile. La sentenza Condividi il TweetLa Scuola intima, applicazione nell’art. L’11 settembre 2017, l’articolo 9 del Regolamento delle prove di iscrizione alle scuole di primo grado prevedeva che ciascuna delle tre classi di nuova istituzione iscrivesse una sola persona con disabilità grave e l’ammissione delle persone con disabilità grave veniva determinata mediante sorteggio. Per quanto riguarda i risultati dei minori non presenti nell’estratto. Pertanto, la donna ha chiesto l’annullamento del comportamento controverso, in cui è stata respinta la domanda di ammissione di un minore al I livello della scuola, ed è stato previsto che solo una persona gravemente disabile sarebbe stata ammessa al I livello. Le domande preventive vengono accolte per prime e gli studenti sono ammessi con riserva alla partecipazione alla prima classe della scuola superiore 2020/2021, che può essere anche eccessiva.
La controversa normativa prevede rigidi vincoli quantitativi (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della ln 104/1992, solo uno studente di ogni categoria I ottiene un certificato di invalidità pari o superiore all’80%) l’esonero dall’esame di ammissione per tali studenti: nessuna fase facoltativa, anche se sufficiente a soddisfare le esigenze specifiche degli studenti con disabilità, determinando rigide restrizioni all’iscrizione per verificare l’iscrizione alla prima elementare.
La scuola ha citato l’art. 5. La società. 2, d.P.R. n.81/2009, che prevede che la classe iniziale che accoglie studenti con disabilità sia normalmente composta da non più di 20 studenti. Tuttavia, il TAR ha rilevato che il termine “solitamente” indicante la presenza di uno o più studenti disabili non determina automaticamente l’obbligo di aprire una classe di non più di 20 studenti, ma evidenzia invece la propensione del corso piuttosto che le prescrizioni obbligatorie. Per la prima categoria, inoltre, il presente regolamento non impone un rapporto strettamente predeterminato tra il numero degli studenti con disabilità e il numero totale degli studenti. Al contrario, tale rapporto si crea in maniera astratta, con norme regolamentari, e non consente alcuna valutazione specifica delle circostanze specifiche del primo tipo di informazioni.
La previsione di un test costituisce la norma di iscrizione al liceo musicale ma, secondo il Tar, l’art.20, co.
2 bis, della l.n. 104/1992, non è deducibile un sostanziale divieto per gli alunni disabili dalle prove di ammissione, come effettivamente previsto dal regolamento nei confronti degli alunni con handicap pari o superiore a 80 %.
Diversamente, la previsione dell’esonero dalla prova, peraltro previsto dalla L.
104 non per la frequenza scolastica, ma per gli esami nei concorsi pubblici e per l’accesso alle misure di integrazione diventerebbe infatti una misura discriminatoria.
Il TAR ha quindi disposto l’annullamento del regolamento impugnato la parte dove stabiliva in astratto l’ammissione di un alunno disabile per ciascuna prima classe, e prevedeva l’esonero dalla prova di ammissione.