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La Legge 104 prevede una serie di misure pensate per incontrare i bisogni di chi assiste soggetti con handicap. Dai permessi retribuiti sino alla scelta della sede di lavoro, altre agevolazioni che vedremo successivamente.

Molte volte si fa molta confusione per capire chi davvero ha diritto a chiedere i benefici della 104, adesso vediamo quali categorie sono interessate:

  • Disabili gravi
  • Genitori di figli disabili gravi
  • Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi
  • Parenti e affini entro il 3° grado di disabili gravi
  • Stranieri o apolidi che abbiano residenza, domicilio o dimora stabile in Italia

Hanno diritto ai giorni o ore di permesso retribuito i lavoratori dipendenti genitori del disabile anche adottivi o affidatari, il coniuge, o convivente entro il 3° grado se i genitori o il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente hanno compiuto i 65 anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti).

Per i permessi bisogna presentare apposita domanda all’INPS in modalità telematica, allegando i documenti a riprova della disabilità. Eventuali variazioni successive devono essere comunicate entro 30 giorni.

Chiariamo subito che i permessi spettano a chi assiste soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale con le caratteristiche della gravità, accertata dall’ASL.

Non è il datore, che decide in merito al riconoscimento dei permessi, esso può eventualmente chiedere al dipendente una programmazione dei giorni di assenza a condizione che:

  • Il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
  • Non venga compromesso il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;
  • La programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.
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I permessi spettano nel limite di 3 giorni al mese anche continuativi  a entrambi i genitori per assistere lo stesso disabile, a patto che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno.

I genitori del figlio disabile:

In caso di figli gemelli, entrambi colpiti da disabilità, le ore di permesso spettanti raddoppiano.

La retribuzione per le assenze legate ai permessi 104 è a carico dell’INPS, con il datore che ne anticipa l’importo in busta paga salvo poi recuperarlo in F24 sui contributi dovuti, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Congedo straordinario:

I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile è riconosciuto un congedo straordinario retribuito della durata di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Per i periodi di assenza, il trattamento economico è a carico dell’INPS, nonostante le somme vengano anticipate dal datore in busta paga (per poi essere recuperate sui contributi da versare con F24), fatti salvi i casi di pagamento diretto.

Il congedo viene riconosciuto a entrambi i genitori possono usufruire  per assistere la stessa persona disabile,

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

Il congedo spetta a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

I familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Gli stessi possono rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede, eccezion fatta per i casi di incompatibilità, qualora ad esempio la presenza del lavoratore sia all’origine di tensioni e contrasti, con conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa (Cassazione sentenze n. 24775/2013 e n. 16102/2009).

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I familiari interessati da queste tutele sono:

  • Coniugi (o parti dell’unione civile), conviventi, parenti o affini entro il 2° grado;
  • Parenti o affini entro il 3° grado, se i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) del disabile hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti).

Il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile può rifiutarsi di prestare lavoro notturno, da intendersi come l’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Oltre ai predetti tre mesi, entrambi i genitori possono usufruire, non nello stesso periodo, di ulteriori tre mesi di congedo sempre con l’indennità del 30%.

Per i congedi parentali è stata aumentata l’età dei figli da accudire: ciascun genitore ha diritto ai congedi per assistenza dei figli fino all’età di 12 anni (prima erano 6 anni) della durata di tre mesi durante i quali viene corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

4 pensiero su “Legge 104: vademecum sulle agevolazioni sul lavoro per chi assiste disabili”
  1. Buon giorno, vorrei chiedere cortesemente una spiegazione, ovvero se le tutele elencate ( in particolare il congedo straordinario) in questo interessante articolo, sono riconosciute anche al lavoratore disabile dipende.
    Grazie

    1. Salve è per chi lavora solo 6 mesi all anno e che va da luglio a dicembre in campagna e sempre valido questa legge oppure no, grazie, cioè può presentare il foglio della 104 all azienda.

  2. Salve , in caso di congedo straordinario di 2 anni ai fini pensionistici i contributi vengono versati regolarmente ? E come bisogna fare per fare domanda ? Nel mio caso in cui mi mancano 4 anni ( se vale la legge dei 41 anni di contributi o 41 e 5 mesi non so cosa sia in vigore adesso) posso fare i 2 anni che mi mancano e chiedere i restanti 2 in congedo ? Grazie Mille

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