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La legge 104 art 3, comma 1, consente determinate agevolazioni a chi assiste un familiare con disabilità e, innanzitutto, specifica che la persona handicappata è: “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La differenza principale:

La legge 104 art.3 comma 3, si vede riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità,

la legge 104 art.3 comma 1, non è stata riconosciuta la situazione di gravità.

In base al comma cambia anche il riconoscimento di molte agevolazioni: si prevedono detrazioni dalle spese sostenute per l’acquisto di veicoli fino all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sussistono pure misure che non possono essere riconosciute a tutti i disabili, essendo subordinate all’accertamento di uno stato di handicap grave da parte delle competenti commissioni istituite presso le ASL.

L’articolo 3 comma 1 della Legge n. 104/1992 definisce “persona handicappata”, si legge nel testo, colui “presenta una minorazione psichica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La condizione di chi rientra nell’articolo 3 comma 1 è differente rispetto a quella di “handicap in condizioni di gravità”. Tale si definisce colui che (articolo 3 comma 3 sempre della Legge n. 104/1992) a causa di una minorazione singola o plurima abbia subito una riduzione dell’autonomia personale (da valutare in ragione dell’età), tale da rendere necessaria un’assistenza permanente, continua e totale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Sono le commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali a stabilire se il soggetto interessato rientra nella definizione di “portatore di handicap” (art. 3 comma 1) o “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3 comma 3). La distinzione ha una rilevanza importante in termini di agevolazioni riconosciute dalla normativa ai soggetti con disabilità.

Ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 3 i permessi retribuiti previsti sempre dalla Legge n. 104, che permettono al disabile di assentarsi dal lavoro (con retribuzione a carico dell’INPS) per non più di tre giorni al mese ovvero due ore al giorno. La stessa misura è estesa a coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado i quali, a patto che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, possono fruire di tre giorni al mese di permesso retribuito dall’INPS.

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Ai familiari di persona gravemente disabile è altresì riconosciuto il diritto di chiedere un congedo straordinario di durata non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, con retribuzione a carico dell’INPS.

Sempre in ambito lavorativo altre agevolazioni riservate ai portatori di handicap grave sono:

 

Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e diritto a non essere trasferiti senza il proprio preventivo consenso;

Coniuge, parenti o affini entro il terzo grado del disabile possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Vediamo ora nel dettaglio le agevolazioni riconosciute a chi è portatore di handicap in base all’articolo 3 comma 1 della Legge n. 104.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile.

Per lavoro notturno, ricordiamolo, si intende quel periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Legge 104 art.3 comma 1:

I seguenti soggetti hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali legate all’acquisto di mezzi di trasporto:

Sordi e non vedenti;

Disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento;

Disabili con limitate capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Disabili con capacità motorie ridotte.

Possono accedere alle agevolazioni anche i familiari che abbiano fiscalmente a carico i soggetti appena elencati, a patto che i veicoli interessati vengano utilizzati prevalentemente a beneficio del disabile.

Si ricorda che per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve possedere un reddito annuo ai fini fiscali non superiore ad euro 2.840,51, limite elevato a 4.000,00 euro (dal 1º gennaio 2019) per i figli di età non superiore a 24 anni.

Le misure di favore consistono in:

Detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto di mezzi nuovi o usati calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (compresi anche gli oneri di riparazione del veicolo);

  Maltrattamenti a persone affette da gravi disabilità, ospiti della stessa struttura terapeutica.

Applicazione di un’IVA ridotta al 4% sul costo di acquisto, in luogo di quella ordinaria del 22%;

Esenzione a tempo indeterminato dal pagamento del bollo;

Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

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Legge 104 art.3 comma 1: spese sanitarie

Il disabile o il familiare che l’abbia fiscalmente a carico possono portare in deduzione dal reddito complessivo ai fini fiscali:

 

Le spese mediche generiche (ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di medicinali ovvero per prestazioni del medico di base);

Le spese di assistenza specifica, tali si intendono le prestazioni di assistenza infermieristica ovvero quelle fornite da assistenti di base o operatori tecnico-assistenziali (a patto che siano dirette esclusivamente alla cura del disabile).

Prevista altresì la detrazione IRPEF del 19% sulle prestazioni mediche specialistiche per la parte eccedente euro 129,11.

Al contrario, le detrazioni al 19% possono essere applicate integralmente, tra le altre, per le spese di:

Trasporto in ambulanza;

Acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

Costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche;

Adattamento dell’ascensore per l’utilizzo della carrozzella;

Acquisto di strumentazioni tecnico / informatiche per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili (ad esempio modem, pc, tastiera espansa), per i quali è altresì prevista l’IVA agevolata al 4%;

Mezzi per deambulare, accompagnare o sollevare il disabile.

Legge 104 art.3 comma 1: spese per addetti all’assistenza

Spetta una detrazione del 19% sulle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La base su cui calcolare il 19% non dev’essere superiore a 2.100 euro e spetta unicamente a coloro che totalizzano un reddito complessivo ai fini fiscali non superiore ad euro 40 mila.

A differenza delle altre agevolazioni fiscali (ad esempio quelle per l’acquisto di veicoli), la detrazione in parola spetta per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, a prescindere dalla sua vivenza a carico.

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Unitamente alla detrazione del 19% si può beneficiare della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali, versati per gli addetti ai servizi familiari e domestici, ad esempio colf e baby-sitter. La parte di contributi in deduzione è solo quella a carico del datore di lavoro (il disabile o un suo familiare) fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.

Legge 104 art.3 comma 1: eliminazione barriere architettoniche

Le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi), possono accedere alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia pari al:

50% da calcolare su una spesa massima di 96 mila euro se questa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020;

36% su un importo massimo di 48 mila euro per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.

E’ importante precisare che le detrazioni citate sono alternative a quella del 19% sulle spese sanitarie riguardanti i mezzi di sollevamento del disabile.

Legge 104 art.3 comma 1: detrazioni fiscali per figli a carico

I genitori di figli fiscalmente a carico hanno diritto a detrazioni fiscali parametrate in funzione della loro età nonché delle condizioni fisiche.

In particolare, per calcolare le detrazioni si assume un importo fisso e lo si moltiplica per (95.000 – il reddito complessivo dell’interessato) / 95.000.

Il coefficiente fisso varia in funzione di età e se il figlio a carico è portatore di handicap:

220,00 per il figlio a carico di età inferiore a tre anni, elevati a 1.620,00 euro se portatore di handicap;

950,00 euro per il figlio a carico di età pari o superiore a tre anni, elevati a 1.350,00 euro se il figlio è portatore di handicap.

Altre agevolazioni con Legge 104 art.3 comma 1

Sono previste ulteriori agevolazioni per i disabili, tra cui si citano:

Riduzione del 50% sul canone mensile di telefonia fissa;

Esenzione dal ticket sanitario per soggetti con invalidità non inferiore al 66%;

Contributo ASL pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida, nei veicoli intestati a persone con patente speciale;

Contrassegni per la circolazione e la sosta;

Accesso alle liste del collocamento obbligatorio.

Fonte: diritto

Un pensiero su “Legge 104 art. 3 comma 1: tutte le agevolazioni e differenze rispetto al comma 3”
  1. Non si va bene,sulle varie invalidità.Un invalido sul lavoro e, per servizio al 60%; e equiparato ad un invalido civile al 100% Equipare tutti gli invalidi al 66% non è giusto.

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