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L’indennità di accompagnamento viene erogata dall’INPS solo se la commissione medica accerta il bisogno di assistenza continua da parte del disabile. L’indennità è completamente scollegata dal fatto che un disabili sia riconosciuto al 100% invalido e con la Legge 104. È una cosa a parte che viene assegnata se il richiedente non è perfettamente autosufficiente nello svolgere le quotidiane cose della vita. Infatti, nel verbale rilasciato dalla commissione, l’accompagnamento è accettato se viene riportato che si tratta di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani. E si fa riferimento espresso alla legge 18 del 1980.
Motivazioni
In genere sono due le motivazioni che possono spingere l’INPS a respingere l’indennità. La prima è la carente documentazione. In questo caso occorre produrre istanza di riesame. Una cosa da sottolineare è che per nessuna ragione si deve presentare una domanda ex novo. Infatti, ripresentare domanda non fa altro che accettare la reiezione della precedente. E si perdono i mesi eventuali di indennità spettanti. Perché semmai dovesse essere concessa l’indennità con la seconda domanda, la decorrenza riguarderebbe la data di presentazione di quest’ultima istanza e non la precedente.
Se invece si contesta la decisione della commissione, «accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni dell’invalidità». Come presentare ricorso se l’indennità è respinta in prima istanza? La risposta è semplice. Il ricorso va fatto tramite un legale ed inviato ad un Tribunale. Il tempo per ricorrere è di 5 anni dalla data di reiezione della domanda. Se il Tribunale competente da ragione al ricorrente, l’indennità spettante parte dalla data originaria, che resta quella di presentazione della prima domanda. In pratica, si ha diritto a tutti gli arretrati spettanti compresi eventuali interessi.
Il ricorso per l’accertamento dell’invalidità e del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Una volta decorso tale termine, è preclusa la contestazione del giudizio dell’Inps, ma è possibile presentare solo una nuova domanda amministrativa.
In caso di contestazione delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, la parte deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito , specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio di merito è inappellabile.
pagamento dell’indennità di accompagnamento entro 120 giorni dalla notifica.
Il decreto è inoppugnabile e non modificabile; contro di esso non è proponibile neppure con ricorso straordinario in Cassazione, dato che le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.
Se il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 31.884,48, non è tenuto al versamento del contributo unificato.
Inoltre, se il reddito familiare è inferiore ai limiti di legge, il ricorrente, in caso di soccombenza, ha diritto all’esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari.
In caso di superamento della soglia sopra indicata, il contributo unificato è pari a 43 euro.