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di Evelina Chiocca
Nel sito del MIM il Ministro Valditara interviene a proposito della già ventilata intenzione di produrre l’ennesimo intervento sulla questione sostegno, associandolo, erroneamente, alla “continuità”, che il decreto legislativo n. 66/17 già aveva delineato nella sua impostazione non solo culturale.
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Il fatto è che – da quanto si legge nel sito (ma si dovrà poi leggere con attenzione il testo di legge che dovrebbe attuare i propositi descritti) – il Ministro Valditara afferma di intervenire sul decreto legislativo n. 66/17.
Probabilmente mi sfugge qualcosa, ma “intervenire” si dovrebbe leggere “modificare”; ed è questo il punto.
Il Decreto legislativo n. 66/17 poteva essere modificato “entro due anni”. E così è stato.
Il decreto legislativo n. 96/2019 ha infatti modificato (abbondantemente) il d.lgs. 66/2017.
Il d.lgs. 96/2019 ha introdotto le seguenti novità:
– la costituzione del GLO come gruppo di lavoro, con inserimento dei soggetti descritti all’art. 7 nell’articolo 9 comma 10, così come l’indicazione che la proposta delle risorse di sostegno è affidata al GLO;
– l’introduzione di un modello nazionale di PEI;
– l’indicazione che la modalità di richiesta delle ore di sostegno sarebbe stata definita dal Ministero Istruzione in sintonia coni MEF (ecco da dove prendono origine gli allegati C e C1)
– la graduale adozione delle disposizioni di norma che supportano l’adozione del nuovo modello di PEI (vedasi art. 16 del d.lgs. 96/2019 e art. 9 c.10 del d.lgs. 66/17 o la legge 104/92 all’art. 15);
– la “abrogazione” del DPR 24 febbraio 1994 (da cui discende il fatto che il profilo dinamico funzionale non dovrà/potrà più essere predisposto);
– la modifica dell’iter e dei documenti per la nuova modalità di certificazione (vedasi art. 5);
– modifica dell’art. 14 comma 3 (definito impropriamente intervento sulla “continuità”): non più rivolto ai precari non specializzati, ma al personale precario “specializzato sul sostegno”.
Solo per ricordare alcuni decisivi e sostanziali cambiamenti.
Quindi mi chiedo:
come si può modificare un decreto legislativo già modificato nei tempi utili e, dal punto di vista temporale, non più modificabile?
L’unica possibilità che ha è di scrivere una nuova legge.
L’ennesima… giusto per mantenere il campo delle norme ricco di tanti dispositivi, che rischiano di essere sconosciuti (a volte mi chiedo se, per fare il nostro lavoro, dobbiamo essere laureati in legge e, invece di fare corsi sulla didattica e sulla pedagogia, fare corsi di legislazione un giorno sì e uno no!!!!
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Veniamo al “contenuto” del testo; ciò di cui disponiamo: le intenzioni.
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Il Ministro Valditara nel sito del MIM scrive: “Conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”.
La prima domanda che mi pongo è: si torna alla versione originale del 66/17, cioè prima che venisse modificato dal d.lgs. 96/2019?
Quindi il Ministro intende rivedere quello che poi il suo partito e i 5Stelle (c’erano loro allora al Governo) avevano modificato, prevedendo la continuità possibile solo per gli specializzati “secondo quanto disposto dall’art. 12” (una indicazione, lo dico per chi ha seguito con attenzione questi passaggi, inapplicabile. Esattamente come la precedente).
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Ecco il comunicato pubblicato nel sito del MIM:
“Si interviene sul decreto legislativo n. 66/2017, al fine di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. La proposta mira a introdurre un meccanismo volto a confermare, su richiesta della famiglia, il docente di sostegno (supplente al 31 agosto o 30 giugno) in servizio sul posto di sostegno nell’anno scolastico precedente, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato.”
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La prima versione del 66/17 ed anche la seconda, quella del 96/19, prevedevano – nella premessa – le stesse condizioni:
a) richiesta della famiglia
b) valutazione del Dirigente scolastico (nell’interesse dell’alunno)
c) fatta salva la disponibilità del posto,
d) fatte salve le operazioni di assegnazione degli incarichi (quindi solo dopo aver concluso le assegnazioni degli “aventi diritto”, in base alla normativa sulle assegnazioni dei docenti)
e) il docente “precario” (se nel frattempo non ha accettato altro incarico) viene confermato sull’incarico del precedente anno scolastico.
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Nel sito non si trova nient’altro.
Tutto torna come prima, cioè si torna al provvedimento varato nel 2017 a completamento della legge 107/2015 (il d.lgs. 66/17 è uno degli otto provvedimenti emanati su indicazione della legge buona scuola, con l’intento di “semplificare”).
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Che dire?
Specchietto per le allodole?
Ipotesi surreale?
Non lo so.
Il fatto è che a me arrivano quotidianamente segnalazioni di palesi azioni discriminatorie verso alunni con disabilità (leggasi: le cattive prassi) e che si fatica a vedere garantito il diritto allo studio di alunni e di alunne con disabilità.
Molti docenti per il sostegno chiedono maggiore collaborazione fra colleghi nell’attuazione del progetto inclusivo e questo richiede FORMAZIONE di tutto il personale docente, questione che non può essere ulteriormente disattesa.
Questo serve alla scuola.
Di questo necessita urgentemente la scuola dell’inclusione.
E necessita anche di una continuità educativo-didattica che non può essere disattesa ulteriormente: la continuità educativo-didattica “seria”, quella che è rivolta a tutti gli alunni della classe (non ad uno soltanto) e che, di fatto, coinvolge tutti i docenti assegnati a quella classe.
Il che significa che la scuola non può continuare a operare con personale precario che ogni vanno passa da una scuola all’altra.
Siamo capaci di fare tutto ciò?
Noi attendiamo!
Di proclami anche basta. Non ci servono e non aiutano.
Per leggere il comunicato del Ministero vai qui