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Aggiornate dal 21 marzo al 4 aprile 2022 e saranno valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 le graduatorie ad esaurimento sono state

Valutazione titoli e servizi

La valutazione dei titoli e dei servizi è effettuata in base alle seguenti tabelle:

Allegato 1 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE I e II fascia

Allegato 2 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE III fascia e fascia aggiuntiva (IV fascia)

Servizio sezioni primavera

Ai docenti, inseriti nelle GaE per la scuola dell’infanzia e primaria, oltre al punteggio previsto dalle summenzionate tabelle, può essersene attribuito un altro, derivante da quanto dettato dal D.M. n. 335/2018 e relativo alla valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera.
In base quanto previsto nel succitato decreto, a partire dall’a.s. 2007/08, per il servizio prestato nelle sezioni primavera, autorizzate e attivate, nelle scuole scuole dell’infanzia statali o paritarie, nei nidi d’infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono attribuiti:
– nella scuola dell’infanzia:

punti 6, se è stato prestato un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività educative (30 giugno);

punti 1, per ogni mese o frazione di almeno a 16 giorni, sino al massimo succitato (ovvero sino al massimo di 6 punti);

– nella scuola primaria:

punti 3, se è stato prestato un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività educative (30 giugno);

punti 0,50, per ogni mese o frazione di almeno a 16 giorni, sino al massimo succitato (ovvero sino al massimo di 3 punti);
il servizio complessivamente prestato, in ciascun anno scolastico, può essere valutato una sola volta: come specifico nella scuola dell’infanzia (max 6 punti) ovvero come aspecifico nella scuola primaria (max 3 punti);

  Esame di Stato del II ciclo, pubblicata l’ordinanza-scaricabile in pdf

non sono valutati i periodi lavorativi non coperti da contribuzione previdenziale, secondo la normativa vigente.

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