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Di A. A.
Palermo, 16 maggio 2025 – Una recente sentenza del TAR Sicilia (n. 01068/2025) ha chiuso un caso emblematico che vedeva contrapposti un gruppo di genitori di minori con grave disabilità e un Comune che aveva deciso di tagliare del 60% le ore di assistenza specialistica previste nei Piani Educativi Individualizzati (PEI). La vicenda, però, lascia un segno importante: il diritto all’inclusione scolastica non può essere compresso da motivazioni finanziarie.
Cosa era successo?
I genitori, in qualità di rappresentanti legali dei figli minori con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/92), avevano impugnato una delibera comunale che riduceva drasticamente le ore di assistenza specialistica ritenute necessarie dai Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). Il Comune si era giustificato citando il dissesto finanziario, l’aumento dei costi del personale e il numero crescente di ore richieste rispetto all’anno precedente.
La risposta della giustizia: no ai tagli sul “nucleo indefettibile” dei diritti
Con l’ordinanza cautelare n. 513/2024, il giudice amministrativo aveva sospeso la delibera, ribadendo un principio chiaro: le ore di assistenza specialistica sono una componente essenziale del diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, protetto dall’art. 38 della Costituzione e dalle sentenze della Corte Costituzionale (nn. 80/2010 e 275/2016).
I giudici hanno sottolineato che le esigenze di bilancio non possono giustificare la violazione di un “nucleo intangibile” di garanzie, soprattutto quando in gioco c’è l’effettività del diritto all’inclusione. La sospensione cautelare, poi, ha avuto un effetto concreto: spinto dalla pronuncia, il Comune ha trovato le risorse per garantire tutte le ore previste dai PEI, rendendo infine cessata la materia del contendere.
Un precedente che fa scuola
Questa non è la prima volta che un’amministrazione viene richiamata all’ordine sui tagli ai servizi per la disabilità. Già in passato, numerosi Tribunali Amministrativi hanno stabilito che il diritto all’istruzione inclusiva prevale sulle logiche di spending review.
Eppure, il ricorso alle aule di giustizia da parte delle famiglie è sempre più frequente, segno che molti Enti Locali continuano a tentare la strada dei tagli lineari, sperando in una resa dei genitori. Ma la legge è chiara: come ricordato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), le questioni legate al PEI rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio per evitare disparità di trattamento.
Cosa cambia per il futuro?
La sentenza siciliana conferma due aspetti cruciali:
1. Le ore di assistenza non sono un optional, ma un diritto costituzionalmente garantito.
2. Le difficoltà economiche dei Comuni non giustificano violazioni dei PEI, che devono essere rispettati nella loro interezza.
Il caso dimostra anche un altro fatto: l’intervento della giustizia può spingere le amministrazioni a trovare soluzioni. Peccato che, troppo spesso, siano proprio le sentenze a dover supplire all’inerzia della politica.
La domanda che resta aperta è: perché aspettare un ricorso per garantire ciò che la legge già impone?
Per approfondire:
– Sentenza Corte Cost. 275/2016
– Legge 104/1992 e DLgs 66/2017
– Ordinanza TAR Sicilia 513/2024