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Dal primo gennaio 2019, “i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”,dovranno chiedere – in base a quanto dispone la norma – l’applicazione di “una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.
Il provvedimento potrebbe riguardare sia i docenti a tempo indeterminato che i supplenti.
Il provvedimento prosegue
“2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità”
Pertanto la verifica dell’incompatibilità spetterà alle scuole (quindi lavoro aggiuntivo per le segreterie scolastiche) sulla base della dichiarazione dei docenti.
Modalità da stabilire entro 90 giorni
Un apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’approvazione della legge stabilirà le modalità per l’esercizio dell’opzione al metodo precedente (IRPEF).
Ecco il testo integrale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
2. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
3. L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.
Il testo della legge di bilancio non è ancora definitivo, per cui potrà subire delle modifiche.