Ascolta articolo
|
Un emendamento inserito nell’ultima bozza della legge di conversione del dl Agosto prima della approvazione in Senato, reintroduce alcune agevolazioni per i lavoratori in condizioni d rischio particolare verso il contagio da Covid. La norma interviene a aggiustare una “dimenticanza” del decreto agosto che riguardava i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili o in condizioni di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Per i lavoratori, che vengono definiti ” fragili ” , resta confermata fino al 15 ottobre la possibilità nei casi di assenza per quarantena o isolamento fiduciario di godere del trattamento di malattia equiparata al ricovero ospedaliero .
La norma era stata introdotta dal decreto Cura Italia e rinnovata dal decreto rilancio, con scadenza pero il 31 luglio 2020.
La misura puo essere prescritta sia dalle competenti autorità sanitarie, che dal medico di base . Queste assenze non verranno conteggiate nel periodo di comporto
Tra l’altro la norma prevede che il medico non sia imputabile di nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito .
Resta anche riconfermato il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per questi motivi.
Inoltre a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, si prevede che lo smart working sia la modalità ordinaria di svolgimento delle attività per i lavoratori fragili. Per questo è possibile anche l’adibizione a diverse mansioni, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento previste dal rispettivo ccnl , oppure anche lo svolgimento di una attività di formazione professionale.
Per quanto riguarda in particolare il settore della scuola , per i periodi utilizzabili da personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2020.
Sempre per la scuola sono previste le seguenti misure:
Quando un figlio convivente e minore di 14 anni si ritrova in quarantena per casi di positività a scuola, uno dei due genitori può fruire del lavoro agile. Qualora non fosse possibile usufruire del lavoro agile, si può fruire del congedo straordinario. La misura è prevista fino al 31 dicembre. È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo.
Edilizia scolastica
È previsto un fondo per gli enti locali finalizzato all’affitto di spazi e noleggio di strutture temporanee di:
3 ml di euro per il 2020;
6 ml di euro per il 2021.
Sono inoltre previsti, in aggiunta, ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per interventi strutturali o di manutenzione straordinari degli edifici scolastici.
Dsga
È prevista l’assunzione dei vincitori del concorso Dsga anche nelle regioni le cui graduatorie sono pubblicate entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’a.s. 2020/21. Sui posti in cui assumeranno servizio i nuovi Dsga saranno revocate le reggenze e gli incarichi di Dsga conferiti agli amministrativi facenti funzione, mentre continueranno a svolgere il proprio servizio gli assistenti amministrativi già nominati a tempo determinato in sostituzione dei facenti funzione.
Supplenti Covid
Viene eliminato il licenziamento in tronco, in caso di lockdown, per i supplenti Covid. Il personale potrà svolgere il lavoro in modalità agile. Restano alcuni dubbi in particolare per i collaboratori scolastici le cui mansioni non permettono il lavoro in modalità agile.
Lavoro agile docenti e Ata
“Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”.
Giudizi alla primaria
La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Lavoratori fragili
Fino al 15 ottobre le assenze dal servizio dei lavoratori fragili sono equiparate alla malattia, con ricovero ospedaliero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. Non è comunque possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità (legge 104/92)
Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 è previsto che i lavoratori fragili, se non inibiti completamente dal servizio, possano svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.