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La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un contributo economico a favore di genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%.
Con il messaggio 31 gennaio 2022, n. 471 l’INPS comunica che da oggi è online il servizio telematico per presentare la domanda di fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al servizio Contributo genitori con figli con disabilità, mentre i patronati possono trovare il servizio all’interno di Servizi per i Patronati.
Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.
Una circolare INPS di prossima emanazione illustrerà nel dettaglio il nuovo beneficio e detterà le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti.
Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Si precisa che per:
- “nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
- “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
- “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:
- 300 euro al mese nel caso di due figli;
- 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.
Il contributo viene riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.
In caso di risorse insufficienti sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.
Il pagamento mensile dell’assegno viene effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).
Il primo pagamento comprende, relativamente all’anno di presentazione della domanda, anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Fonte: INPS