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Il congedo parentale è un diritto importante per i genitori, e la normativa descritta chiarisce le modalità di fruizione e calcolo delle assenze. Ecco un riepilogo dei punti principali:

Calcolo del Congedo Parentale

1. Giorni di Congedo:
– I giorni di assenza si sommano fino a raggiungere 30 giorni, equivalenti a un mese.
– Ad esempio, un congedo dal 1 al 15 di un mese sarà considerato mezzo mese.
– Se il congedo è inferiore a 30 giorni, verrà comunque conteggiato come un mese di congedo.

2. Congedo Superiore a un Mese:
– Se il congedo supera un mese, ma non è un multiplo esatto di mesi (es. 45 giorni), la durata viene divisa in mesi interi e giorni rimanenti.
– Pertanto, 45 giorni di congedo corrispondono a 1 mese e 15 giorni.

Presentazione della Domanda

– La domanda per il congedo deve essere presentata online tramite il portale INPS, il Contact center integrato, o attraverso gli Istituti di Patronato.
– Il datore di lavoro eroga le indennità direttamente in busta paga seguendo le istruzioni dell’INPS.

 Esempi Pratici

– Se un figlio è nato nel 2024, il genitore ha diritto a due mesi di congedo indennizzati all’80% da fruire entro la fine dell’anno.
– Se un genitore ha usato congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, avrà diritto a 1 mese indennizzato all’80% e a un ulteriore mese con le stesse condizioni, se fruito entro il 2024.

Casi Particolari

– Per i genitori iscritti alla Gestione separata o lavoratori autonomi, l’indennità rimane al 30%; l’aumento all’80% non si applica, riservato ai dipendenti.

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