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Venezia– Con la sentenza n. 353/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto ha stabilito che tra le sanzioni disciplinari applicabili a un alunno che compie atti di bullismo verso un compagno disabile rientra anche l’esclusione dalle gite scolastiche. La decisione conferma la legittimità del provvedimento adottato da un istituto scolastico veneto nei confronti di uno studente coinvolto in un grave episodio di violenza.
La vicenda ha avuto origine da un litigio tra due alunni, durante il quale lo studente bullo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente un compagno affetto da disabilità, al punto da rendere necessario il ricovero di quest’ultimo al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Il Consiglio di classe, riunitosi in seduta straordinaria, aveva deciso di irrogare una sanzione disciplinare che includeva, tra le altre misure, il divieto di partecipazione alle uscite didattiche. Dagli atti emerge che sull’accaduto è ancora in corso un’indagine penale, avviata per accertare eventuali responsabilità più gravi. Nel frattempo, la scuola ha agito in via amministrativa, applicando il regolamento interno in materia di bullismo e inclusione.
Lo studente sanzionato aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, sostenendo l’eccessiva gravità dell’esclusione dalle gite. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, ribadendo che il diritto alla partecipazione alle attività scolastiche, comprese le gite, non è assoluto e può essere limitato in caso di comportamenti gravemente lesivi della dignità altrui. Hanno inoltre sottolineato che la sanzione è proporzionata, considerata la gravità dei fatti e la vulnerabilità della vittima, e che la scuola ha agito nel rispetto delle linee guida ministeriali in materia di contrasto al bullismo e di tutela degli alunni con disabilità.
La sentenza è stata accolta con favore da associazioni per i diritti delle persone con disabilità e da esperti di educazione, che sottolineano l’importanza di segnali chiari contro ogni forma di discriminazione. “Le sanzioni devono essere educative, ma anche deterrenti”, ha commentato un rappresentante del Telefono Azzurro. D’altro canto, alcuni giuristi sollevano dubbi sull’equilibrio tra finalità punitive e riabilitative, chiedendo maggiore chiarezza sui criteri di applicazione delle sanzioni.
La pronuncia del TAR Veneto rafforza il principio per cui il bullismo, specie se rivolto a studenti fragili, non può essere tollerato e giustifica misure rigorose, purché rispettose del contraddittorio e della proporzionalità. Un monito per tutte le istituzioni scolastiche: l’inclusione e il rispetto passano anche attraverso sanzioni esemplari.
[Fonte: Sentenza TAR Veneto n. 353/2025]