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Il decreto Rilancio (articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

L’INPS, con il messaggio 28 giugno 2021, n. 2433, fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

Il messaggio illustra i requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta, precisando che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente. A differenza del bonus baby-sitting, quello per i centri estivi e i servizi all’infanzia viene erogato a prescindere dalla sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

La domanda per la richiesta del bonus centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia previsto dall’articolo 2, comma 6, dl 30/2021 può essere presentata dal genitore richiedente entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza del minore ai centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino alla data del 30 giugno 2021 incluso. La prestazione può essere richiesta attraverso il servizio bonus centri estivi, scegliendo la tipologia di domanda. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati.

Il messaggio definisce, infine, le modalità di accredito del bonus, i casi di incompatibilità con altre misure e le istruzioni contabili.

Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta

I  bonus per i servizi di baby-sitting  oppure  per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in  legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
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Bonus centri estivi 2021: cos’è  come si richiede

I benefici spettano in presenza di

  • figli conviventi minori di anni 14
  •  figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età .

Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall’INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL

è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)  indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;  Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure  Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020.
  • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella richiesta dovrà essere  indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
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Bonus centri estivi 2021: come si riceve

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale,  su libretto postale,  su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente

Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile,  congedo COVID

la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi,  legata all’emergenza, che risulta più favorevole

Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19  per lavoratori dipendentI.

il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

Maggiori dettagli sono stati chiariti dall’INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

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