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La nuova Legge di Bilancio prevede una nuova agevolazione che ha il fine di eliminare le barriere architettoniche.
Il bonus barriere architettoniche è stato inserito nella nuova Legge di Bilancio, con l’obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche. La detrazione ammonta al 75% delle spese sostenute per adeguare i luoghi di lavoro o casalingo-condominiali alle necessità delle persone con disabilità.
Aumenta di numero quindi il numero dei bonus edilizi attuati e prorogati dal governo: scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il bonus barriere architettoniche.
Il bonus barriere architettoniche non è altro che una detrazione del 75% delle spese sostenute per effettuare lavori di adeguamento rispetto ai bisogni di persone con disabilità. La condizione cardine per il bonus è che le spese, regolarmente effettuate, dovranno essere effettuate tra il 1° Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022.
edifici con più di otto unità: 30 mila euro.
Quali sono i lavori che si possono fare con il bonus barriere architettoniche?. I lavori devono essere effettuati su edifici già esistenti, con spese rientranti nei limiti di spesa precedentemente esposti. Il limite va moltiplicato per le unità immobiliari che compongono il condominio. I lavori rientranti dovranno essere effettuati su: le parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell’80% la barriera architettonica.
Installazione del montascale: come si inquadra l’intervento
E’ uno degli interventi – sottolinea il Fisco – realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Per questi interventi, previsti dall’articolo 16-bis del Tuir , è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2024, una detrazione del 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Quindi, di fatto, si richiama il Bonus Ristrutturazioni prorogato dalla legge 234/2021 .
Fruizione piena del Bonus
Visto che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini , che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali della tabella condominiale .