L’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 riferito ai permessi retribuiti dei docenti a tempo indeterminato è rimasto pienamente vigente ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Il dipendente ha diritto, inoltre ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
La legge 104,inoltre, prevede che tutti i soggetti che presentano una “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione” oppure hanno un familiare che ne sia affetto, possono assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese.
Per quanto concerne la fruizione dei permessi brevi si stabilisce che, “compatibilmente con le esigenze di servizio” i docenti possono richiedere un permesso non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore.
Gli insegnanti possono usufruire di questi permessi brevi per esigenze personali Entro i due mesi dalla fruizione le ore di assenza devono essere recuperate, in una o più soluzioni, dando la priorità a supplenze o ad interventi didattici integrativi nella classe nella quale si sarebbe dovuto svolgere il servizio.
Se il recupero delle ore non è possibile per fatti imputabili al dipendente, l’Amministrazione tratterrà dallo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante all’insegnante per lo stesso numero di ore recuperate.
Nel caso un docente faccia richiesta di fruizione dei permessi retribuiti o di un permesso breve, in tale richiesta è bene specificare che qualsiasi diniego alla fruizione del permesso venga recapitata al richiedente in forma scritta.
È consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso.
È utile sapere che, dopo una richiesta esplicita di comunicazione scritta il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.