L’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 riferito ai permessi retribuiti dei docenti a tempo indeterminato è rimasto pienamente vigente ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.Il dipendente ha diritto, inoltre ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Per quanto concerne la fruizione dei permessi brevi si stabilisce che, “compatibilmente con le esigenze di servizio” i docenti possono richiedere un permesso non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore.
Gli insegnanti possono usufruire di questi permessi brevi per esigenze personali Entro i due mesi dalla fruizione le ore di assenza devono essere recuperate, in una o più soluzioni, dando la priorità a supplenze o ad interventi didattici integrativi nella classe nella quale si sarebbe dovuto svolgere il servizio.
Se il recupero delle ore non è possibile per fatti imputabili al dipendente, l’Amministrazione tratterrà dallo stipendio una somma pari alla retribuzione spettante all’insegnante per lo stesso numero di ore recuperate.
È consigliabile che il docente, nella domanda di fruizione del permesso, scriva che si richiede una risposta scritta del Dirigente scolastico, dove si motivi un eventuale diniego del permesso, altrimenti si intende concesso per silenzio assenso.
È utile sapere che, dopo una richiesta esplicita di comunicazione scritta il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.