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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5906 del 5 marzo 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore accusato di aver abusato dei permessi dalla legge 104.

Nella gestione della persona con disabilità grave, potersi assentare dal lavoro per seguirla nelle attività di assistenza rappresenta un diritto ormai consolidato nel nostro Paese, dove sono previsti i permessi da legge 104. La possibilità di assentarsi dal lavoro è naturalmente vincolata dall’obbligo di utilizzare questi giorni (tre al mese per il lavoratore dipendente) in maniera coerente con lo scopo della norma, ovvero per assistere il congiunto con disabilità. Nel tempo, la giurisprudenza ha affrontato casi di utilizzi non corretti, sfociati in contenziosi tra lavoratori e datori di lavoro e, nei casi più gravi, in licenziamenti.

Il caso in questione riguarda il licenziamento di un dipendente che avrebbe utilizzato i permessi da legge 104, destinati all’assistenza di un familiare disabile, per attività personali non correlate. Secondo la Corte d’Appello di Catania, il lavoratore dedicava solo mezz’ora al giorno all’assistenza della zia disabile, impiegando il resto del tempo in attività personali, come gite in barca a vela.

Il lavoratore ha presentato ricorso, contestando la valutazione della sua condotta e sostenendo che non erano stati esaminati fatti decisivi, come l’orario di inizio dell’attività lavorativa. Tuttavia, la Cassazione ha respinto queste argomentazioni, affermando che la valutazione della condotta del lavoratore rientra nella competenza del giudice di merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il licenziamento era proporzionato alla gravità della condotta, nonostante il contratto collettivo nazionale prevedesse sanzioni meno severe per altre infrazioni.

È importante precisare che l’assistenza non deve essere intesa in modo riduttivo come mera presenza fisica presso l’abitazione del disabile, ma comprende tutte le attività che il soggetto non può svolgere autonomamente. Ad esempio, fare la spesa per il familiare assistito è consentito, purché le attività siano riconducibili al suo beneficio. L’abuso si configura solo quando i permessi sono utilizzati per fini estranei all’assistenza.

La Legge 104/1992 riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere familiari con disabilità grave, con l’obiettivo di garantire un supporto adeguato e conciliare vita lavorativa ed esigenze familiari. L’uso improprio dei permessi, come dedicarli ad attività personali non collegate all’assistenza, può costituire un abuso e giustificare provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa. La giurisprudenza ha ribadito che l’abuso dei permessi 104 viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale.

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