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Dal primo settembre, ed entrato in vigore l’abolizione del superticket, per tutti e per tutti i redditi, la quota aggiuntiva di 10 euro prevista per le prestazioni sanitarie specialistiche. Una misura, attesa da anni, realizzata con risorse extra Fondo sanitario nazionale con la quale, aveva più volte affermato il ministro Roberto Speranza, si è “cancellata una vera e propria tassa sulla salute”.

Ricordiamo che il superticket non deve essere confuso con il ticket, che invece rimane a carico degli assistiti (a meno che non siano esenti): il superticket era una “tassa” che le persone non esenti dovevano pagare in aggiunta al ticket – qualora non diversamente previsto dalla loro Regione. Significa quindi che il cittadino non esente, quando dovrà fare una visita con ricetta a carico del SSN dovrà pagare il solo ticket come compartecipazione alla spesa, il cui importo varia a seconda della prestazione, attestandosi tra i 30 e i 36 euro circa.

CHI E’ ESENTE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

In alcuni casi i cittadini possono essere esentati dal pagamento del ticket per alcune o tutte le visite e prestazioni del SSN. Questo vale nei seguenti casi:

in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;

in presenza di determinate patologie (croniche o rare);

in caso di  riconoscimento dello stato di invalidità:

in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).

Per sapere  gli importi, esenzioni e regolamenti attinenti al ticket della propria regione, potete consultare la pagina dedicata.

  FAQ del Ministero della Salute per il rientro a scuola

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